Il mese di settembre rappresenta la scadenza del pagamento delle imposte calcolate in base alla dichiarazione dei redditi opportunamente presentata e relativa all’anno precedente.
Sebbene ai fini fiscali le criptovalute non siano state ancora oggi del tutto regolamentate, in Italia le monete digitali vengono inquadrate come valuta estera, così come si evince dal chiarimento dell’Agenzia delle Entrate circa l’art. 67 lettera c-ter del Tuir, con il quale ne impone la tassazione.
A tal proposito, è stato proposto un Disegno di Legge n. 2572 del 30 marzo 2022 che riguarda proprio le disposizioni fiscali in materia di valuta virtuale e disciplina degli obblighi antiriciclaggio, a firma della senatrice Elena Botto.
Pur essendo un disegno ad oggi embrionale e lacunoso, risulta tuttavia essere un primo regolamento tributario che riguarda da vicino i possessori di criptovalute.
Il Disegno di Legge per le imposte sulle criptovalute

Il Disegno di Legge propone la tassazione sulle criptovalute solo dal momento in cui si generi plusvalenza, a differenza di quanto precedentemente esposto dall’Agenzia delle Entrate che prevede la tassazione anche in caso di movimentazione.
In ogni caso è comunque previsto l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi eventuali criptovalute detenute che potranno essere oggetto di tassazione in caso di plusvalenze o minusvalenze.
Il Disegno di Legge consente al possessore di Bitcoin o altre criptomonete la possibilità di dichiarare eventuali plusvalenze o minusvalenze generate, permettendo ai professionisti commercialisti di calcolare una stima ed applicare i seguenti criteri di tassazione:
- 8%: per importi inferiori a 500mila Euro;
- 9%: per importi compresi tra 501mila e 1 milione di euro;
- 10%: per importi superiori ad 1 milione di euro.
Ulteriori modifiche potrebbero in futuro rideterminare l’applicazione della tassazione sulle criptovalute.
A pesare sul Disegno di Legge potrebbe essere il Market in Crypto-Asset a firma della Commissione Europea ed in via di approvazione entro il 2024.
Compilazione dichiarazione dei redditi sulle criptovalute

Per la compilazione della dichiarazione dei redditi sulle criptovalute, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 788/2021 con la quale si impone l’obbligo di indicare le criptovalute possedute perché inquadrate come attività finanziarie all’estero che potrebbero generare redditi imponibili in Italia.
Un chiarimento generico che comunque obbliga il dichiarante ad indicare nella dichiarazione dei redditi criptovalute ed NFT.
Come sottolineato precedentemente, tale obbligo è solo di natura informativa e non è oggetto di tassazione fino a quando non verranno generate plusvalenze o minusvalenza.
Come previsto dall’articolo 67 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), anche le criptovalute inquadrate come valuta estera concorrono a formare reddito solo ed esclusivamente quando la loro giacenza superi i 51.645,69 euro per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi consecutivi.
Al di sotto di tale importo non viene inquadrata l’azione speculativa e pertanto permane solo l’obbligo informativo non soggetto a tassazione fiscale.
Compilazione dichiarazione dei redditi sugli NFT

Discorso analogo per gli NFT, Non Fungible Token, che presentano anch’essi molte lacune in materia fiscale ma che rientrano all’interno dell’obbligo della compilazione della dichiarazione dei redditi.
Entrando nel merito, il chiarimento n.14 del 28 settembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate, impone l’obbligo di dichiarare l’NFT come erogazione del servizio e/o cessione del bene.
Nello specifico, qualora il venditore di NFT sia qualificato come professionista, la vendita concorre alla formazione del reddito e fa riferimento alla normativa in materia di lavoro autonomo oppure di impresa.
Qualora il venditore di NFT operi occasionalmente, la prestazione viene inquadrata di natura occasionale e quindi farà riferimento all’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Anche nel caso in cui venga riconosciuta la cessione di NFT come mera collezione senza scopo di lucro, questa attività non rientra all’interno dell’inquadramento speculativo e pertanto non è soggetta a tassazione.
Chiaramente, data la lacunosa regolamentazione in materia fiscale su criptovalute ed NFT, si consiglia di affidarsi ad un esperto dottore commercialista in grado di guidarvi alla compilazione corretta della dichiarazione dei redditi.