OCSE e antiriciclaggio delle criptovalute: le regole sulle transazioni

Il 10 ottobre 2022 l’OCSE ha pubblicato la versione integrale del documento contenente le direttive di antiriciclaggio sulle criptovalute. Scopri tutto quello che c’è da sapere.

OCSE e antiriciclaggio criptovalute

La pubblicazione da parte dell’OCSE del Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard, un documento che inserisce e aggiorna alcune norme in materia di criptovalute e antiriciclaggio, rientra tra quelle iniziative finalizzate a regolamentare il settore delle crypto.

Infatti, dopo il crollo delle crypto che ha portato a definire questo momento come l’inverno delle valute digitali, ci sono stati diversi interventi da parte delle istituzioni politiche e bancarie per una regolamentazione di questo comparto. A fine ottobre, lo stesso presidente della FED, Jerome Powell, aveva ribadito l’intenzione di intervenire in questo settore.

Anche il presidente Biden ha più volte sottolineato la necessità di una normativa che regoli le criptovalute. In questo contesto si colloca il rapporto dell’OCSE. Conoscere quali sono le direttive sull’antiriciclaggio delle criptovalute è importante se investi sulle monete digitali. Scopri tutto quello che c’è da sapere nella nostra guida.

Antiriciclaggio criptovalute: CARF e CRS

La direttiva dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), in inglese conosciuto con l’acronimo OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), nasce dalla necessità di rafforzare il principio di trasparenza  delle transazioni sulle criptovalute, segnalata più volte negli anni precedenti e ribadita a settembre nel G20.

CARF e CRS

Il Crypto Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard, combina al suo interno una serie di direttive finalizzate a uno scambio dei dati tra i vari Paesi; al contempo, interviene per aggiornare le attività finalizzate a contrastare l’evasione fiscale e l’antiriciclaggio anche sulle criptovalute.

Al suo interno si evidenziano due sezioni:

  1. CARF: Crypto Asset Reporting Framework;
  2. CRS: Common Reporting Standard.

Il Crypto Asset Reporting Framework, conosciuto con l’acronimo CARF, contiene una serie di regole per definire un sistema di segnalazione automatica dei dati e delle transazioni in criptovalute tra le varie giurisdizioni fiscali dei Paesi.

Il Common Reporting Standard è invece una direttiva, già presente dal 2014, inserita dall’OCSE e adottata anche dalla UE con il regolamento 10/2014. È stata ideata su base globale per migliorare la trasparenza fiscale sui conti correnti bancari, su quelli deposito o sui portafogli titoli. Il fine è quello di migliorare il trasferimento di informazioni tra i singoli Paesi e ostacolare l’antiriciclaggio e l’evasione.

Antiriciclaggio criptovalute: le direttive dell’OCSE

Antiriciclaggio e criptovalute

La direttiva dell’OCSE ha il fine di completare le regole del CRS (Common Reporting Standard) in modo da offrire un regolamento trasparente nelle transazioni e sui dati di chi effettua operazioni con le criptovalute.

Il rapporto prevede quattro sezioni:

  1. definizione del concetto di crypto-asset;
  2. identificazione dei soggetti predisposti alla raccolta e segnalazione;
  3. individuazione delle operazione e dei dati che devono essere comunicati;
  4. applicazione del principio di due diligence tra le varie giurisdizioni fiscali.

1. Definizione del concetto di crypto-asset

La definizione di crypto asset rimane quella di un sistema digitale che si basa su una moneta elettronica con un suo valore. Ogni criptovaluta è supportata da un dispositivo tecnologico sviluppato sul sistema distribuited ledger, come i wallet digitali, e dalle relative blockchain. Attraverso questi strumenti è possibile conservare le criptovalute e permettere la convalida delle transazioni in sicurezza.

2. Soggetti predisposti alla raccolta e segnalazione

Lo scambio delle informazioni finanziarie è il principale sistema che permette di intervenire sull’antiriciclaggio delle criptovalute. In questa prospettiva, sono stati indicati i soggetti che saranno responsabili di comunicare i relativi dati.

Questo ruolo deve essere svolto da tutte quelle società che offrono servizi di cambio, come i siti exchange, oppure forniscono piattaforme di trading online, attraverso cui hai la possibilità di comprare e vendere crypto asset.

In questo caso, si fa riferimento sia a quei broker che agiscono in nome e per conto dei clienti, ad esempio se esistono tecnologie per l’investimento automatico, sia a quelli in cui è possibile operare in autonomia.

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3. Individuazione delle transazioni e dei dati da comunicare

transazioni cripto

Nel CARF sono state indicate con precisione quali sono le attività che devono essere comunicate dagli intermediari ai fini della raccolta di dati.

Vengono raggruppate in tre tipologie:

  1. cambi tra una criptovaluta e monete FIAT correnti;
  2. cambi tra una o diverse tipologie di criptovalute;
  3. trasferimenti di criptovalute.

Il primo gruppo fa riferimento alle transazioni tra criptovalute e monete FIAT. Ciò si verifica ogni volta che trasformi una valuta real,e come l’euro e il dollaro, in una virtuale.

I dati saranno trasmessi anche per cambi di crypto in valuta FIAT. Sarà tenuto sotto controllo anche il trading tra criptovalute. Infine, sono stati inclusi i trasferimenti delle valute da un wallet digitale a un altro sia ai fini commerciali, sia dal punto di vista personale.

Sempre in questa sezione, sono state definite anche le attività che non saranno oggetto di monitoraggio e di comunicazione dei dati. Si includono le operazioni che avvengono all’interno di un exchange o di un broker, come il pagamento delle commissioni per una transazione in crypto.

Altro esempio è l’acquisizione di valute digitali concesse direttamente dagli intermediari, sotto forma di bonus o di rendimenti, come nel caso dello Yield Farming. Sono anche escluse quelle valute che vengono definite con il termine di specified elettronic money products e che costituiscono una rappresentazione digitale delle moneta FIAT rilasciate da una banca centrale.

4. Antiriciclaggio criptovalute: regole di due diligence

Le regole di due diligence sono un altro aspetto necessario per semplificare la comunicazione tra le giurisdizioni fiscali dei singoli Paesi e contrastare l’antiriciclaggio di criptovalute.

All’interno del documento OCSE è stato stabilito che, per allinearsi alle regole del Common Reporting Standard (CRS), gli intermediari dovranno richiedere ai singoli utenti, un’autocertificazione fiscale con relative prove che vadano a confermare il Paese di residenza.

Infine, si è ribadito che le direttive del CARF e quelle del CRS coesistono. Ciò significa che se le tue informazioni sono state comunicate dall’intermediario attraverso il Crypto Asset Reporting Framework, non vi sarà l’obbligo di utilizzare anche il Common Reporting Standard.

Come si dichiarano le criptovalute

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Il rapporto OCSE rientra in una serie di interventi che tutti gli Stati stanno adottando al fine di regolamentare in maniera adeguata il settore delle criptovalute, contrastando l’antiriciclaggio e l’evasione in ambito di tassazione.

Ad esempio, in Italia il 30 marzo 2022 è stato proposto un disegno di legge su una riforma fiscale sulle crypto. Ancora oggi questo settore è regolamentato dall’art. 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e da alcune direttive dell’Agenzia delle Entrate.

Le criptovalute sono equiparate a valute estere e devi inserirle nella dichiarazione dei redditi a fine anno se:

  1. hai una giacenza media nel tuo wallet superiore ai 51.645,69€;
  2. ottieni una plusvalenza dalla vendita o attraverso un rendimento.

Quindi, il semplice possesso non implica di inserire le crypto nella dichiarazione dei redditi, ad eccezione del superamento del valore indicato. In questo caso devi riportare l’importo presente nel tuo portafoglio titoli nel quadro RW del modello 730.

Ben diversa è la situazione con l’eventuale vendita di un crypto asset che genera una plusvalenza sul tuo conto, oppure se hai investito sulle criptovalute e ottenuto un rendimento. In ambedue i casi, si applica una tassazione pari al 26% sulla differenza tra plusvalenza e minusvalenza.

Se ti interessa questo argomento, leggi la nostra guida su tassazione e criptovalute

Jacopo Marini

Trader, opinionista ed esperto di mercati azionari e criptovalute. Uno dei primi investitori in Italia a credere in Bitcoin e diventarne un profondo conoscitore. Collabora con FinanzaDigitale dal 2014.

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